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Separazione, mantenimento figli e assegno di mantenimento: il DDL Pillon cambia tutto

L’assegno di mantenimento dopo la separazione è un obbligo che può derivare da un provvedimento…

L’assegno di mantenimento dopo la separazione è un obbligo che può derivare da un provvedimento del Tribunale, oppure da un accordo dei coniugi.

Nello specifico, esso consiste in un versamento periodico di denaro (generalmente su base mensile) al coniuge più debole e ai figli nati dal matrimonio.
Infatti, l’obbligo di provvedere ai bisogni dei figli non si estingue con la separazione.

Allo stesso modo, è necessario tutelare il coniuge che risulta economicamente svantaggiato: questo spesso accade perché l’accudire i figli risulta incompatibile con le richieste del mercato del lavoro contemporaneo.

Bisogna, a questo punto, diversificare tra due tipi di assegno di mantenimento che si distinguono in:

  • Assegno di mantenimento a favore del coniuge debole;
  • Assegno di mantenimento a favore dei figli.

Per quanto riguarda il mantenimento del coniuge più debole, come già indicato è necessario tutelare il coniuge economicamente più esposto: e questo è vero tanto per le donne che per gli uomini.

Motivo per cui viene erogata una somma mensile o comunque periodica affinché questi possa provvedere ai suoi bisogni.

Per quanto riguarda il mantenimento a favore dei figli, il genitore è obbligato a versare tale mantenimento in base al calcolo del proprio reddito ed in base a diversi elementi.

Essi sonom ad esempio: le attuali esigenze del figlio, il tenore di vita tenuto dal minore in costanza di convivenza con entrambi i genitori, la situazione reddituale dei genitori, la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti di ciascun genitore.
Tale provvedimento economico può essere modificato od essere estinto attraverso la modifica delle condizioni di separazione.

Secondo il D. Lgs. 154/2013 i genitori hanno, sì, hanno l’obbligo di mantenere i figli, ma in base alle proprie possibilità. Nel caso in cui i genitori non abbiano i mezzi necessari per soddisfare tali richieste, saranno i parenti più vicini di grado a dover fornire loro tali mezzi.

Nel caso in cui vi sia un genitore inadempiente (ossia che non paga l’assegno dovuto), il Presidente del Tribunale può obbligare che parte dei suoi redditi siano versati all’altro genitore a favore dei figli.

Qualora il figlio fosse maggiorenne e autosufficiente non avrà più diritto all’assegno di mantenimento.

Quando il Giudice è chiamato a stabilire le specifiche di tale assegni, valuterà non solo il reddito del coniuge ma anche gli investimenti, le proprietà immobiliari ed ulteriori fonti di reddito.

Precisiamo che è sempre possibile, come già accennato, fare una revisione dell’assegno di mantenimento in qualsiasi momento, nel caso in cui vi sia un mutamento nella situazione di fatto accertata al momento della decisione del provvedimento.
Ad esempio: un incremento dei redditi di uno dei coniugi, un peggioramento della situazione economica, etc..

Tale domanda può essere richiesta da entrambi le parti.
Per quanto riguarda invece i figli maggiorenni, si parla dell’abolizione in ogni caso dell’assegno di mantenimento a partire dai 26 anni d’età.

Nel 2016 è stato previsto normativamente, a titolo sperimentale, il fondo di solidarietà a tutela del coniuge in stato di bisogno. Tale fondo consiste nell’anticipazione da parte dello Stato delle somme dovute a titolo di mantenimento dall’altro coniuge.

Cosa cambia con il disegno di legge Pillon?

Recentemente si è molto discusso del recente disegno di legge, proposto esattamente nell’agosto 2018, del senatore Pillon sull’affido condiviso dei figli e il loro mantenimento.
Tale disegno di legge modifica alcuni vecchi criteri e promuove la biogeneralità perfetta partendo dal diritto di entrambi i genitori, eccetto per casi particolari, di trascorrere la metà del tempo con i propri figli.
Più precisamente ogni genitore dovrà passare circa 12 giorni con il proprio figlio, salvo per accordi posteriori presi tra le parti: questo comporterà, quindi, una doppia residenza per i figli.

Promuove inoltre, anche l’abolizione dell’assegno di mantenimento per quanto riguarda i figli minorenni, da sostituirsi con il pagamento diretto per il tempo che il figlio trascorre con ciascuno dei genitori. Per quanto riguarda le spese straordinarie, saranno da dividere tra le due parti.

Un’altra novità è che vengano indicate, nel piano genitoriale, le modalità con cui ciascun genitore provvede al sostentamento dei figli, le spese ordinarie e quelle extra, affinché il piccolo possa continuare a mantenere il benessere abituale. Da sottolineare è, però, che le abitudini consolidate quando questo viveva ancora con i genitori non saranno contemplate.

Mediatore si, mediatore no?

Secondo tale disegno di legge, quindi, il bambino dovrà mantenere i cosiddetti parametri standard, che però non includono necessariamente tutte le attività che il figlio svolgeva precedentemente alla separazione.
Il decreto Pillon intende poi contrastare il fenomeno dell’alienazione genitoriale: nel caso in cui, infatti, un bambino sia contrario a vedere uno dei genitori, si provvederà all’allontanamento coatto, in cui il piccolo sarà isolato dal genitore che invece vuole vedere e interverrà immediatamente un mediatore familiare per prevenire appunto possibili fenomeni di PAS.

La figura del mediatore sarà presente anche nel caso in cui le due parti non trovino un accordo per evitare di finire a parlarne in Tribunale. Un incontro di mediazione costerà dai 50 ai 100 euro.
Resta, invece, invariata la figura e la necessità di essere seguiti da un valido avvocato, soprattutto nelle casistiche in cui la mediazione non sia sufficiente. Lo Studio legale a Verona dell’Avv. Giovanni Turina si occupa di diritto di famiglia, il diritto specifico nelle casistiche di separazione e divorzio.

Cosa pensa l’opinione pubblica del decreto Pillon

Segue poi l’abolizione dell’assegno di mantenimento verso il coniuge più debole, eccetto in vari casi. La notizia non è stata ben vista da varie donne che accusano tale decreto di essere maschilista e di andare contro le donne che si trovano in situazione più debole. Molte donne, infatti, per prendersi cura della famiglia, hanno rinunciato a coltivare le proprie aspirazioni professionali, motivo per cui passerebbero velocemente ad uno stato precario. O ancora, un punto controverso riguarda il genitore che non ha gli spazi sufficienti per ospitare il figlio, che non potrà più vedere il figlio in maniera paritaria.

Questo disegno di legge, a detta di Pillon, è un ulteriore incentivo per non separarsi, il quale vorrebbe introdurre il concetto di matrimonio indissolubile. Si tratta di dichiarazioni prese di mira da vari centri di associazione contro la violenza sulle donne che lo trovano inaccettabile per donne che abbiano subito violenza. Varie attiviste che hanno anche lanciato una campagna su Change.org perché venga annullato il decreto e attualmente le firme raccolte sono circa 75.000; numerose anche le manifestazioni in piazza.

Breve riassunto

Il decreto Pillon prevede:

  • L’abolizione del mantenimento del coniuge debole, che crea gravi problemi e discordanze;
  • L’abolizione dell’assegno di mantenimento del figlio in sostituzione della soddisfazione delle spese che il figlio necessita nel lasso di tempo che passerà a casa di ciascun coniuge;
  • Contrasto dell’alienzione genitoriale;
  • Inserimento della figura di un mediatore.