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PiMUS di cosa si tratta e quali obblighi ci sono?

Spesso si sente parlare di PiMUS ma tante volte non si comprende bene cosa sia…

Spesso si sente parlare di PiMUS ma tante volte non si comprende bene cosa sia e, soprattutto, a cosa serve. Proviamo quindi a chiarire questi importanti aspetti legati alla redazione di questo documento.

Per farlo abbiamo approfondito il discorso legato al PiMUS prendendo spunto da un articolo presente nel blog della società Sicurya e facendo due chiacchiere con i loro tecnici.

Che cos’è il PiMUS?

Il termine PiMUS sta per Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio dei ponteggi. Stiamo cioè parlando di un documento in cui sono riportate tutte le indicazioni tecniche per l’opera provvisionale in questione. Sarà dunque utilissimo farvi riferimento nel corso dei lavori in cantiere.

Ci teniamo a precisare che non stiamo parlando né del “famigerato” Documento di Valutazione dei Rischi (DVR). Né tantomeno di una relazione tecnica relativa comunque ad una qualche valutazione di un fattore di rischio.

Il PiMUS è un documento molto specifico. Esso tratta, con dovizia di particolari, tutte le operazioni che hanno a che fare con i ponteggi. Partendo dal montaggio fino allo smontaggio. Senza dimenticare chiaramente la manutenzione e l’eventuale trasformazione.

L’art. 134 del D.Lgs. 81/08 prevede che in tutti i cantieri in cui sono usati ponteggi sia sempre presente una copia del Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio.

Per quanto poi riguarda gli argomenti che deve contenere tale documento ci viene in aiuto l’allegato XXII del Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro.

Dunque ogni qualvolta in cantiere sono presenti dei ponteggi deve essere anche sempre presente il PiMUS. Si tratta di un documento operativo. Di conseguenza deve essere conosciuto e messo a disposizione di chiunque utilizzerà poi il ponteggio. Cioè non solo dei lavoratori che si occupano del suo montaggio, smontaggio o trasformazione.

E’ scontato dunque il fatto che questo documento dovrà essere presente prima dell’inizio dei lavori. Inoltre, così come altri documenti, segue l’evoluzione degli stessi. Infatti se si rendessero necessarie delle trasformazioni al ponteggio andrà aggiornato di conseguenza.

L’obiettivo di tutto questo è, come sempre, quello di garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori che, a vario titolo, utilizzano il ponteggio.

Quando è obbligatoria la redazione del PiMUS?

A riguardo il riferimento normativo è chiaro. La redazione del PiMUS è obbligatoria ogni volta che si utilizza un ponteggio.

Andrà quindi redatto sia in caso di opere provvisionali quali i ponteggi metallici fissi che in caso di ponteggi provvisori. Ovvero di impalcati che utilizzano elementi di ponteggi metallici fissi.

Sarà inoltre da prevedere anche nel caso, attualmente meno frequente, in cui si utilizzino ponteggi con elementi in legno. Questo a prescindere dalle dimensioni e dalla complessità progettuale del ponteggio stesso.

In tutti gli altri casi invece non sarà obbligatorio. Dunque, ad esempio, per ponti su cavalletti o ponti su ruote (trabattelli).

Chi redige il documento?

L’articolo 136 del D.Lgs. 81/08 prevede che sia il datore di lavoro dell’impresa che monta e smonta il ponteggio che deve provvedere a redigere il PiMUS. Egli vi provvederà a mezzo di persona competente.

Ci sembra interessante fare anche riferimento ad alcune casistiche tipiche che possono verificarsi in cantiere. Se ad esempio in cantiere dovessero operare più imprese, il PiMUS da realizzare resta comunque unico. Tuttavia quest’ultimo dovrà essere firmato dai diversi datori di lavoro per accettazione e condivisione.

Un altro “caso notevole” è quello in cui in cantiere ci sia una sola impresa ma diversi lavoratori autonomi. In tal caso il documento sarà redatto dall’impresa ma dovrà essere firmato anche da tutti i lavoratori autonomi per accettazione.

Ci limitiamo infine a chiarire che gli operatori addetti al montaggio del ponteggio non possono essere scelti a caso. Devono infatti aver ricevuto una adeguata formazione e informazione in merito. Inoltre tali attività vanno svolte sotto il controllo di un preposto.

Quale formazione è necessaria?

L’obbligo di formazione è indicato nell’articolo 136 comma 6 del D.Lgs 81/08. La formazione prevista consiste in un corso della durata di 28 ore più 4 di esami. Nel corso della formazione sono trattati sia argomenti giuridici che tecnici e pratici.

Anche questo tipo di formazione va poi aggiornato. La frequenza dell’aggiornamento è quadriennale ed ha una durata inferiore e cioè pari a 4 ore. Per avere maggiori indicazioni a riguardo è possibile fare riferimento all’allegato XXI dello stesso decreto.

Quali sono i contenuti del PiMUS?

Venendo ai contenuti minimi del PiMUS, come anticipato, questi sono indicati nell’allegato XXII del D.Lgs. 81/08. Chiaramente viene richiesto di indicare i dati identificativi del luogo di lavoro in cui si realizzerà l’opera. Nonché quelli del datore di lavoro e dei lavoratori addetti.

Ancora, si dovrà procedere con la realizzazione del disegno esecutivo del ponteggio. Questo dovrà riportare anche le generalità e la firma del progettista. Nonché i sovraccarichi massimi per metro quadrato di impalcato, appoggi e ancoraggi.

Inoltre, nei casi previsti, sarà necessario un vero e proprio progetto del ponteggio. Ad esempio se si dovesse realizzare un “fuori schema” o se l’altezza del ponteggio superi i 20 metri.

Andranno poi illustrate le modalità di montaggio, trasformazione e smontaggio. Ancora, si dovrà aver cura di indicare tutte le sequenze “passo dopo passo” con tanto di descrizione delle regole da seguire in ognuna di queste. Si tratta insomma di fornire delle vere e proprie istruzioni e progetti particolareggiati con tanto di disegni e foto per cercare di essere il più chiari e semplici possibile.

Si dovrà poi fornire il piano di applicazione generalizzato contenente le regole generali da seguire. Si dovranno dunque fornire indicazioni delle verifiche da effettuare sul ponteggio prima del montaggio e delle regole da applicare durante l’uso. Ci saranno dunque indicazioni generali per le operazioni di montaggio così come per tutte le altre fasi di lavoro.

Quali altre indicazioni potete darci?

Le cose da dire sarebbero tante, anzi, troppe. Di certo, per stare tranquilli e garantire la sicurezza di tutti, suggeriamo di rivolgersi a professionisti che fanno questo per lavoro. “Scontrandosi” quotidianamente con queste cose infatti possono davvero tornare molto utili.

Chiaramente se volete tutelare la vostra impresa ed essere sicuri di avere tutto ciò che serve potete anche rivolgervi a noi. Eroghiamo corsi per lavori in quota e per addetti al ponteggio e possiamo anche assistervi nella redazione del PiMUS o nella stesura del progetto del ponteggio.