Home » Il Tribunale di Palermo accoglie il ricorso dei sindacati: “Sistema di selezione rider di Foodinho è discriminatorio”

Il Tribunale di Palermo accoglie il ricorso dei sindacati: “Sistema di selezione rider di Foodinho è discriminatorio”

Riders (Fonte Depositphotos) – CronacaLive.it

Il sistema di selezione dei rider è risultato discriminatorio: punteggi d’eccellenza e classifiche ambigue.

Il Tribunale di Palermo ha accolto il ricorso presentato da Nidil Cgil, Filcams Cgil e Filt Cgil, nelle persone di Giorgia Lo Monaco, Maria Matilde Bidetti, Servio Vacirca e Carlo de Marchis, avvocate e avvocati rappresentati delle rispettive sezioni. La controversia ha dunque decretato discriminatorio il sistema di selezione dei rider di Glovo.

Nello specifico, ci si riferisce alla sezione di Glovo denominata Foodinho. La discriminazione è stata qui messa in atto dall’adozione di una serie di criteri che influenzassero la scelta del personale. La base fondante era l’efficienza, dal sistema di selezione declinato nel “punteggio d’eccellenza”.

Nel pratico, chi si dimostrava più produttivo o produttiva avrebbe potuto accedere a slot successivi di consegne e prestazioni. Dunque, maggiori consegne in disparati orari di lavoro e maggiori agevolazioni, dunque guadagno. Chi effettuava più consegne, aveva dei benefici soprattutto economici.

Le criticità di questo tipo di criterio sono state ben esposte in sede di giudizio. Secondo le avvocate, si tratterebbe di un metodo soffocante che insegue la stella polare del burnouting, generando una certa assuefazione dal bisogno di rendersi disponibili a qualsiasi orario e incrementare le proprie prestazioni, ricevendo un compenso, anche simbolico.

Il sistema discriminatorio di selezione

Tuttavia, l’elemento chiave su cui si è basato il ricorso delle avvocate e avvocati di Cgil è la componente discriminatoria. Per ragioni di sicurezza, infatti, gli individui socializzati donne sono più portate a evitare orari serali, a dispetto di un uomo. Ciò ha comportato un limitato accesso per le donne alle stesse opportunità di lavoro e di benefici concessi agli uomini colleghi.

Il criterio si basava infatti su un accumulo quantitativo di consegne, che, stando così le cose, venivano totalizzate in numero maggiore dagli uomini. Oltre alla donna, anche alcune minoranze sono state indirettamente tagliate fuori da questo sistema: individui con disabilità, di età anagrafica inferiore, di religione ebraica. Il giudice ha dunque affermato: “L’accesso all’occupazione e al lavoro autonomo deve essere improntato al principio di parità di trattamento delle persone senza distinzione di handicap ed età”.